APE nella compravendita e nella locazione: tempistiche e sanzioni.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno Schema di Decreto Legislativo per recepire la Direttiva (Ue) 2018/84 in tema di prestazione ed efficienza energetica. Nel testo ci sono anche precisazioni sull’obbligo di fornire l’APE nella compravendita e nella locazione di immobili.

APE compravendita e locazione tempistiche

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive le prestazioni energetiche di un’unità immobiliare e dà un punteggio all’immobile in termini di isolamento e consumo del calore.

Deve essere rilasciato da un tecnico qualificato (un geometra, un architetto o un ingegnere) in seguito a un sopralluogo ed è un certificato necessario:

  • in caso di vendita
  • nell’affitto di un immobile quando il contratto è soggetto a registrazione.

A definire in modo ancora più chiaro il ruolo dell’APE nella compravendita e nella locazione ci ha pensato di recente il Governo, che lo scorso 29 gennaio ha approvato in via preliminare lo Schema di Decreto Legislativo “recante l’attuazione della direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo” in tema di prestazione energetica nell’edilizia.

Tra le misure elencate ci sono anche precisazioni in merito all’obbligo di presentare l’Attestato di Prestazione Energetica.

Infatti l’art. 9 del nuovo decreto andrà a modificare l’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituendo il comma 3 con il seguente:

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari […].

Inoltre con questo “ritocco” al d.lgs n. 192/2005 si ribadisce che in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’APE è previsto il pagamento di sanzioni amministrative e che il versamento di queste ultime non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

L’importo delle sanzioni che le parti rischiano di dover pagare, in solido e in parti uguali, va:

  • da 3.000 euro a 18.000 euro per la compravendita,
  • da 1.000 euro a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; se la durata della locazione non supera i tre anni la multa si riduce alla metà.

Per avere la certezza che tutta la documentazione sia in regola, quando decidi di vendere o affittare un immobile affidati a un’agenzia immobiliare.

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